giovedì 4 agosto 2011

Ferro e Alluminio non saranno considerati più "rifiuti"


In base al regolamento del 31 marzo emanato dall’Unione Europea N. 333/2011 il 31 marzo 2011, stabilisce che, a partire dal 9 ottobre 2011, i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti.
Ferro e acciaio, rottamati e definiti come “rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio” ed i rottami di alluminio, definiti come “i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio”  cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore
ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  •  i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I (per rottami di ferro e acciaio) e II (per i rottami di alluminio);
  •  i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I e II;
  •  i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I e II;
  •  il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Il regolamento in questione disciplina anche le tipologie di operazioni di recupero da eseguire per ottenere tali materiali e le caratteristiche che devono avere i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero per poter uscire dalla disciplina dei rifiuti, prevedendo:
  • per i rottami di ferro ed acciaio: l’utilizzo in fonderie ed acciaierie,per i rottami di alluminio: 
  • l’utilizzo nella raffinazione o rifusione.

L’articolo 5 prevede che il produttore o l’importatore di rottami metallici stila, per ciascuna partita di rottami, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III, tale dichiarazione di conformità deve essere redatta e firmata dal recuperatore.

L’impresa che effettua il recupero dei rottami metallici, per poter emettere tale dichiarazione di conformità, deve applicare al processo di recupero un sistema qualità (come previsto dall’articolo 6) che garantisca:
1) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;
2) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;
3) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);

4) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;

5) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;

6) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);

7) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;

8) formazione del personale.

Il sistema qualità finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici deve essere verificato almeno ogni tre anni da un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Cmq. siamo ancora molto lontani dall'idea di riciclo, certo è un primo passo... 
però, non facciamo abbastanza.

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